L’IRAP è dovuta dal piccolo imprenditore?
di Tiziana Mazzaglia @TMazzaglia
L’IRAP è dovuta dal piccolo imprenditore? Alcuni consigli pratici per le imprese espressi dal Prof. Placido Mazzaglia.
L’imposta sulle attività produttive (acronimo “IRAP”) secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale non è dovuta in assenza del presupposto impositivo di una autonoma organizzazione significativa, anche se l’attività può essere qualificata come d’impresa ai fini delle imposte sui redditi. Con il continuo progredire della giurisprudenza sia di merito che di legittimità, anche i piccoli commercianti e gli artigiani che lavorano senza dipendenti (1) ,e con i soli mezzi necessari allo svolgimento dell’attività si possono ritenere, ope legis, fuori dal campo impositivo dell’IRAP (2).
Artigiani e piccoli imprenditori non muniti di una organizzazione significativa sono esclusi dall’IRAP lo sostiene anche la Commissione Tributaria Regionale di Roma (3) .
Il concetto di “autonoma organizzazione” non deve fare riferimento solo ai liberi professionisti e lo si legge nelle motivazioni della Cassazione, sopra richiamata, che individua due elementi affinché l’attività possa considerarsi autonomamente organizzata:
- il contribuente, la cui prova è a suo carico, deve essere l’unico responsabile dell’organizzazione e non deve essere inserito in strutture organizzative di cui altri abbiano la responsabilità;
- il contribuente, la cui prova è a suo carico, deve utilizzare beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile per lo svolgimento della sua attività.
Contentino o espediente.
Il decreto legge n. 66/2014, anche denominato “Decreto Renzi” (4) ha disposto la riduzione in media del 10% delle aliquote IRAP a decorrere dal periodo d’imposta 2014 passando dal 3,90 per cento al 3,50 per cento per quella ordinaria.
Per i soggetti con periodo di esercizio coincidente con l’anno solare, le nuove aliquote avranno effetto sulla dichiarazione IRAP 2015 (redditi 2014).
Ai fini del calcolo dell’acconto per l’anno 2014, i soggetti che adottano il metodo previsionale potranno già beneficiare della riduzione prevista. Il calcolo si deve basare sulle seguenti aliquote:
- aziende e professionisti: 3,70%;
- soggetti che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori: 4,00%;
- banche e altri enti e società finanziari: 4,40%;
- imprese di assicurazione: 5,60%;
- soggetti operanti nel settore agricolo: 1,8%.
La nuova aliquota dal 3,90 per cento al 3,50 per cento sembra un’agevolazione per i soggetti destinatari, i quali dovranno anticipare gli acconti con le vecchie regole, oggi non in linea con la crisi di liquidità, infatti col metodo storico i contribuenti interessati pagheranno il 102,5 per cento di quella versata nel 2013 (la norma che ha previsto lo slittamento al 10 dicembre 2013 dell’acconto IRES-IRAP) ha disposto l’aumento dal 101 al 102,5% per il 2013,(5) mentre col metodo previsionale, o per la riduzione degli affari e/o esercizio in perdita fiscale, potranno versare l’acconto applicando l’aliquota intermedia del 3,75 per cento).
Quanto sopra non ci impedisce di ricordare che l’IRAP creata e istituita nel dicembre 1997 (6) dall’allora ministro delle finanze Vincenzo Visco ha creato fino oggi un’aggressione perpetrata alle casse dei piccoli imprenditori artigiani, commercianti e professionisti. Questo odioso balzello, ritenuto dal ex ministro delle finanze Prof. Tremonti una invenzione del “vampiro” nessuno più è riuscito a toglierlo, ma solo a ritoccare la norma alimentando un enorme contenzioso a carico e sulle tasche dei contribuenti.
(1) È quanto ha sostenuto la Suprema Corte di Cassazione Sezione Tributaria nella sentenza n. 9790/14, depositata il 7 maggio 2014. A giudizio degli Ermellini, l’impiego non occasionale di lavoro altrui deve ritenersi di per sé integrativo del requisito dell’autonoma organizzazione, non rilevando che la struttura posta a sostegno e potenziamento dell’attività professionale del contribuente sia fornita da personale dipendente o da un terzo in base a un contratto di collaborazione (cfr. Cass. n. 10151/2010).
Quando ricorra l’impiego non occasionale di lavoro altrui, non può quindi esservi dubbio sul fatto che si sia in presenza di “una struttura organizzativa avente rilevanza esterna e che richiede un’attività di coordinamento dei diversi fattori produttivi da parte del professionista, sì da assorbire e rendere superfluo la valutazione complessiva degli altri fattori e del valore dei beni strumentali complessivamente impiegati”.
(2) CORTE DI CASSAZIONE ordinanza n. 16340 del 27 luglio 2011 “Tributi – Imposte dirette – IRAP – Piccoli imprenditori <commercianti> Esenzione – Sussiste in assenza di autonoma organizzazione.
(3) Commissione Tributaria Regionale di Roma sentenza n. 255/28/14 pronunciata il 17 marzo 204 e depositata in segreteria il 15 aprile 2014.
(4) DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”. (14G00079) (GU Serie Generale n. 95 del 24-4-2014) Entrato in vigore il: 24/04/2014.
(5) Il decreto legge n. 133/2013 del 30/11/2013, pubblicato nella G.U. n. 281 del 30/11/2013, convertito in legge n. 124 del 2013 ha disposto con l’art. 1 l’abolizione della seconda rata IMU. Entro il 10 dicembre 2013 allora enti creditizi e finanziari e le assicurazioni hanno calcolato l’acconto IRES al 130,00%, mentre gli altri contribuenti hanno calcolato l’IRAP al 102,50%. Nel 2014, invece, acconto IRES e IRAP saranno unificati per tutti al 101,50%. Per ciò che riguarda gli importi già il decreto legge n. 76/2013 aveva disposto un aumento generalizzato al 101,00% della misura degli acconti dei soggetti IRES per il solo periodo in corso al 31 dicembre 2013. Successivamente il decreto legge n. 133 del 2013 ha previsto una deroga a tale misura solo per enti creditizi e finanziari, la Banca d’Italia e le società di assicurazione, che calcolano l’acconto IRES e l’acconto IRAP 2013 in misura pari al 128,5 per cento. Acconto Ires e IRAP 2013 In particolare si prevede che per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, gli esercenti attività finanziarie, creditizie e assicurative effettuano il versamento dell’acconto Ires nella misura del 130,00% e tutti gli altri soggetti Ires nella misura del 102,5%. L’incremento delle aliquote vale anche ai fini IRAP. Per il periodo d’imposta 2014, invece, tutti i soggetti IRES, compresi quelli esercenti attività nei settori finanziari, creditizi e assicurativi, calcolano l’acconto dell’IRES e conseguentemente dell’IRAP, in misura pari al 101,50 per cento.
(6) Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23 dicembre 1997 – Supplemento Ordinario n. 252.
Prof. Placido Mazzaglia
Professore, Commercialista, Revisore contabile, Consulente tecnico del giudice, Pavia.
Tiziana Mazzaglia, L’IRAP non è dovuta dal piccolo imprenditore. Alcuni consigli pratici per le imprese, a cura di Placido Mazzaglia, in «SocialNews», 20 Maggio 2014.