Essere padre: un diritto negato!

Essere padre: un diritto negato!

di Tiziana Mazzaglia @TMazzaglia

 

L’essere padre da dentro un pc: diritti negati e trasferimenti di minori all’ estero in caso di separazioni.

separazioneEuripide cantava in versi la tragedia di una donna, il cui nome era Medea, che per vendicarsi del marito aveva ucciso i suoi figli. Un finale tremendo il cui eco richiama lo stesso stile tragico di quelle famiglie in cui si sono accese diatribe tra i coniugi e i figli: in particolare se minorenni ne diventano le vittime, vedendo sacrificata la loro vita con drastici cambiamenti. Spesso, si sente parlare di figli nati da uno dei due genitori di nazionalità diversa, che vengono portati oltre la frontiera e separati, così, non solo da uno dei loro genitori, ma di tutta quella realtà che ha caratterizzato i giorni dalla nascita: un habitat naturale, che anche nella natura, tra flora e fauna va rispettato. A Catania, attualmente, un uomo sta vivendo questo dramma in cui sembra essere vittima di una donna più giovane di diciotto anni, di nazionalità non italiana. Lei si era trasferita in Italia, dove si era inserita benissimo in un contesto sociale, lavorativo e poi familiare, sposandosi e avendo due figli. Fin quando, non ha sentito dentro di sé l’urgenza di riavvicinarsi alla famiglia natia, ai genitori adesso anziani, ed ha deciso di andare portandosi via i figli e compromettendo la famiglia costruita in Italia. Non solo, il rapporto si è incrinato al punto di dar vita ad insinuazioni, che a detta del marito hanno l’unico scopo di allontanare i figli da lui. Adesso, secondo la legge italiana appare necessario tutelare, in via prevalente, il diritto alla frequentazione del padre e dei minori. Il Tribunale di Catania, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice Istruttore competente, in data 13 luglio 2015 ha disposto il trasferimento dei minori all’estero. In aggiunta, ha disposto, inoltre, il permesso di poter avere contatti telefonici ed anche attraverso Skype tutti i giorni dell’anno. Il padre, ha presentato un esposto-denuncia, in via preliminare e urgente, al fine di scongiurare che la stessa si renda responsabile del reato, previsto e punito dall’art. 574 bis c.p., di sottrazione e trattenimento dei figli all’estero. La questione implicherebbe un reato previsto e punito dal nostro codice penale secondo cui «chiunque sottrae un minore al genitore esercente la responsabilità genitoriale o al tutore, conducendolo o trattenendolo all’estero contro la volontà del medesimo genitore o tutore, impedendo in tutto o in parte allo stesso l’esercizio della responsabilità genitoriale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni». Quindi, la situazione attuale presenta un provvedimento del giudice, che conferisce al padre il diritto di potere esercitare la responsabilità genitoriale nei confronti dei propri figli (di cinque anni e mezzo e di sei anni e mezzo), ma di fatto impedisce questo stesso “diritto”, in quanto ha disposto il trasferimento in paese estero. L’ aspetto umano della paternità è così strumentalizzato dietro alla tecnologia, che tiene in contatto virtuale quelli che sono esseri umani stretti da un forte vincolo familiare dentro cui si tesse una tela fatta di insegnamenti, sentimenti, trasmissioni di sapere e conoscenza profonda. Nessuno vero legame può varcare a lungo la soglia della tecnologia, perché il contatto fisico diviene necessità indispensabile. A questo padre rimane un ipotetico diritto vincolato all’utilizzo di un telefono e di Skype. In merito a questi mezzi di comunicazione, in occasione di un caso simile, si è già espressa la Corte di Cassazione: «Cassazione Prima Sezione Civile Sentenza nr. 19694 del 18 settembre 2014 Pres. Luccioli Rel. Giancola. – La richiesta di modifica dei provvedimenti di affido del minore, motivata dal trasferimento all’estero del genitore collocatario sia per lavoro che per assistenza alla famiglia di origine, pur esplicitando diritti garantiti da norme di rango comunitario, non di meno non può essere accolta, laddove del minore a godere dell’apporto di entrambe le figure genitoriali, risulti pregiudicato da questa scelta». L’avvocato Giuseppe Lipera, difensore del padre si è espresso in merito con le seguenti parole: «Io considero il provvedimento abnorme. Anche se stato emesso dall’autorità giudiziaria, questa decisione ordina di commettere un preciso reato che si chiama “sottrazione di minori all’estero”. Al mio modo di vedere l’ordinanza non viola solo le norme codicistiche procedurali, ma viola ancor di più il diritto di un genitore, del padre in questo caso, a cui è stato riconosciuto l’affidamento condiviso, ma che contemporaneamente non può veder crescere i propri figli. Esercitare il diritto-dovere di padre attraverso Skype lo considero assolutamente disumano. Mi batterò per quanto mi riguarda in ogni sede, perché venga ristabilita quell’equità che è prevista dalla natura».

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